30 mar Revisori esterni e società di revisione
Al revisore contabile e alla società di revisione è assegnato il compito di dichiarare, attraverso un parere circa il bilancio sottoposto a revisione, se i fatti di gestione sono correttamente rilevati nelle scritture contabili, se il bilancio corrisponde alle risultanze di tali scritture e se esso risulta conforme alle norme che ne disciplinano la redazione (art. 2426 c.c.).
Con la direttiva 2006/43/CE, la Comunità Europea (oggi UE) ha inteso armonizzare il più possibile gli obblighi riguardanti la revisione legale dei conti annuali e consolidati, modificando o abrogando le precedenti direttive. Ai sensi dell’art. 22, paragrafo 1, della Direttiva gli Stati membri devono assicurare che il revisore legale e l’impresa di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di un ente “siano indipendenti da quest’ultimo e non siano in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale”; vengono inoltre stabiliti nuovi e più stringenti requisiti (sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche) per accedere alla professione e prescritti canoni comuni per quanto riguarda le dimissioni e la revoca del revisore.
Anche il legislatore nazionale ha operato in questo senso, attraverso la riforma del diritto societario, ampliando le categorie di soggetti che devono sottoporre a revisione i propri bilanci: ora, tutte le società per azioni devono avere un revisore esterno che eserciti le funzioni di controllo contabile, con l’eccezione delle “società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato [per le quali lo statuto] può prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale e’ costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia” ex articolo 2409 bis, 3° comma c.c. Anche le modalità operative dell’attività di revisione contabile sono state riformulate, attraverso l’estensione di un controllo trimestrale della contabilità a tutte le società per azioni.
Per quanto concerne, poi, gli emittenti quotati e gli intermediari finanziari, il TUF (art. 155) prevede che il controllo contabile possa essere effettuato solo da una società di revisione iscritta all’Albo Consob, la quale deve svolgere un’attività indirizzata alla verifica:
- nel corso dell’esercizio, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- che il bilancio d’esercizio e che il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle norme che li disciplinano.
Tale attività, pertanto, viene sottratta dalla sfera dei controlli del Collegio Sindacale (a differenza di quanto avviene per le società non quotate in cui tali controlli – non essendo previsto l’obbligo della certificazione del bilancio – spettano al Collegio), lasciando a carico dello stesso un controllo più generale individuato sul rispetto della legge e dei principi di corretta amministrazione.
Avv. Domenico Balestra