Il sequestro conservativo

04 feb Il sequestro conservativo

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Parlando dell’azione revocatoria ordinaria, abbiamo già accennato al sequestro conservativo quale strumento per mantenere la garanzia patrimoniale in pendenza dell’azione per la dichiarazione di inefficacia di un atto, appunto, revocabile.

E’ però appena il caso di notare come questo sia solo uno degli specifici casi di applicazione del sequestro ex art. 2905 codice civile, il quale non è da confondere, sempre rimanendo in ambito civilistico, con il sequestro convenzionale previsto dall’art. 1798 c.c.

Lo strumento in parola, infatti, ha quale presupposto ogni è più ampio diritto di credito il quale sia sorretto, come prescritto dall’art. 671 c.p.c., dal fumus boni iuris e dal periculum in mora, requisiti sostanzialmente comuni alla maggior parte dei procedimenti sommari e cautelari e che quindi pare opportuno approfondire brevemente a beneficio anche delle prossime trattazioni.

  • Il fumus boni iuris  è tradizionalmente inteso come la probabilità di esistenza o la verosi­miglianza del diritto che si intende far valere. E’ pertanto cosa diversa dalla certezza del diritto (situazione che si può, appunto, raggiungere solitamente all’esito di un procedimento a cognizione piena, con alcune eccezioni quali ad esempio il decreto ingiuntivo non opposto) con l’ovvia conseguenza che non è esclusa la possibilità che nel processo dichiarativo successivo si accerti l’inesistenza del diritto che, invece, era stato ritenuto (probabilmente) esi­stente in fase sommaria.
  • Il periculum in mora è invece delineato nel (fondato) timore del creditore di perdere le garanzie del proprio credito a seguito del ritardo nell’adempimento, rischio che si sostanzia praticamente nella maggior parte dei casi laddove il comportamento (tanto processuale che extraprocessuale) dell’obbligato renda verosimile l’eventualità di un depauperamento del suo patrimonio. A mero titolo di esempio, si pensi al caso in cui la garanzia del credito sia costituita da beni facilmente occultabili.

 

Ovviamente, entrambe le condizioni debbono essere provate a cura e onere di chi richiede il provvedimento, con la giurisprudenza che comunque ammette, in sede di convalida del medesimo, il convicimento del giudice (di merito) tanto su criteri soggettivi (comportamento del debitore il quale lasci fondatamente temere atti di depauperamento) che oggettivi (patrimonio del debitore scarsamente capiente in relazione all’entità del credito).

L’effetto tipico di una domanda di sequestro accolta è quello, previsto dall’articolo 2906 c.c., di rendere inefficaci, nei confronti del creditore sequestrante, eventuali alienazioni o altri atti che abbiano per oggetto la cosa sequestrata, in attuazione del c.d. “vincolo di indisponibilità“.

E’ interessante notare, peraltro, che il vincolo opera in questo primo step, come sopra già detto, ad esclusivo beneficio del sequestrante, mentre nella successiva e naturale fase della conversione da sequestro a pignoramento, esso andrà ad estendersi agli altri creditori intervenuti e interveniendi.

Avv. Domenico Balestra