L’azione revocatoria ordinaria

17 dic L’azione revocatoria ordinaria

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L’azione revocatoria prevista dall’art. 2901 c.c. è, insieme all’azione surrogatoria e al sequestro conservativo, uno dei più classici e tradizionali mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale che il creditore possa azionare, appunto, per non permettere al debitore di spogliarsi di parti rilevanti del proprio patrimonio, diventando, così, incampiente.

Vediamo, in primis, quali sono le fondamenta di tale azione, andandola poi a confrontare con altre azioni simili onde intuirne pregi e difetti.

L’art. 2901 prescrive sostanzialmente tre requisiti per poter procedere a revocatoria:

  • si possono colpire solo atti di disposizione, cioè quelli liberamente compiuti dal debitore. Non rientrano nel novero, quindi, gli atti dovuti (e difatti il III comma precisa che “non è soggetto a revoca il pagamento di un debito scaduto“) e neppure gli atti di amministrazione. Quale ulteriore conseguenza, quindi, l’atto deve essere stato compiuto dal debitore e non da terzi (ad es. creditore che iscriva ipoteca);
  • presupposto oggettivo  è che l’atto sia dannoso per il creditore e arrechi al medesimo un danno (eventus damni). Ciò può significare, alternativamente, che vi sia stata una diminuzione patrimoniale tout court (atti a titolo gratuito o oneroso ma a corrispettivo inadeguato), che si sia verificato un mutamento qualitativo del patrimonio (sostituzione di beni di pronto e facile realizzo in sede esecutiva con beni invece difficilmente alienabili e/o comodamente occultabili) ovvero che siano stati compiute operazioni le quali, pur lasciando inalterato il patrimonio per quantità e qualità, vadano però a modificare la destinazione dello stesso (si pensi a costituzione di trust, fondo patrimoniale, patrimonio destinato, ecc);
  • presupposto soggettivo è la conoscenza del pregiudizio arrecato al creditore (consilium fraudis). Per gli atti a titolo gratuito, è sufficiente tale conoscenza da parte del solo debitore, mentre per la revoca di atti a titolo oneroso è necessaria la preordinazione anche del terzo acquirente, con l’evidente ratio di proteggere il terzo laddove abbia avuto una effettiva uscita patrimoniale, protezione invero non necessaria quando l’atto sia a titolo gratuito.

 

Ma quali sono gli effetti di un’azione revocatoria nella quale si dimostrino tali requisiti e andata a buon fine? Essa rende inefficaci gli atti impugnati (non erga omnes ma solo nei confronti del creditore agente) con la conseguenza che sul bene colpito da revoca il creditore potrà promuovere azioni esecutive o conservative, come se il bene stesso non fosse mai uscito dal patrimonio del debitore.

Viste le caratteristiche, quindi, si possono indubbiamente proporre dei parallelismi tra l’azione in parola e la revocatoria ex artt. 64 e ss. Legge Fallimentare. Quest’ultima, peraltro, è ovviamente più ampia, in quanto ad esempio non vi si trovano riferimenti allo stato soggettivo del debitore e non è richiesto il pregiudizio concreto delle ragioni creditorie per poter revocare l’atto, essendo sufficiente che il medesimo sia stato posto in essere nel c.d. “periodo sospetto” di 1 anno/6 mesi.

Altra azione per certi versi simile è quella prevista dal nuovo art. 2929 bis c.c. del quale abbiamo già trattato; rispetto alla revocatoria ordinaria, il nuovo rimedio ha il pregio di essere molto più rapido, ma ha certamente un campo di applicazione decisamente più ridotto, riferendosi solo ai creditori già muniti di titolo esecutivo e colpendo solo gli atti a titolo gratuito.

In conclusione, il vero problema dell’azione ex art. 2901 c.c. rimane il fatto di essere studiata quale procedimento a cognizione piena e pertanto soggetta a maggiore o minore lentezza a seconda del carico di lavoro del Giudice competente, con tutti i rischi di occultamento o perdita definitiva del bene nel periodo intercorrente tra la proposizione e la pronuncia definitiva; tale rischio peraltro può essere decisamente mitigato tramite immediata successiva richiesta di sequestro conservativo ex art. 2905.

Avv. Domenico Balestra