L’articolo 2929 bis: tutela del creditore forte o “abuso” del diritto?

30 nov L’articolo 2929 bis: tutela del creditore forte o “abuso” del diritto?

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L’articolo 2929 bis c.c. è stato introdotto con D.L. 83/2015, provvedimento ormai conosciuto per le numerose modifiche ed innovazioni in campo fallimentare e delle esecuzioni. Una di queste è proprio l’articolo in parola, il cui comma I, a parere dello scrivente, è meritevole di essere integralmente riportato per facilitare al lettore una più agevole comprensione:

Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto è stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, interviene nell’esecuzione da altri promossa“.

Premesso che una norma di tale fatta meriterebbe approfondimenti ben più cospicui rispetto al presente articolo, sia per quantità che per qualità, proviamo ad enucleare brevemente i punti di novità e anche di controversia:

  • L’articolo sembrerebbe introdurre una sostanziale “presunzione di frode” degli atti compiuti dal debitore a titolo gratuito, laddove pare collegare in maniera del tutto consequenziale il pregiudizio alle ragioni creditorie e la gratuità dell’atto. Ed in effetti, appare abbastanza evidente come un atto simile, andando a depauperare il patrimonio dell’inadempiente senza “ritorno” economico, possa essere classificato quale pregiudizio per il creditore, salvo il caso in cui, al momento del compimento del medesimo, il patrimonio del debitore fosse capiente;
  • Per effetto della presunzione di cui sopra, opera a tutti gli effetti una sorta di inversione dell’onere della prova, dovendo quindi essere il debitore a dimostrare o la inesistenza del credito tout court, o l’irregolarità del titolo esecutivo su cui il creditore sta procedendo, o la decorrenza superiore all’anno, o ancora il mancato pregiudizio (come specificato al punto precedente);
  • Tra gli atti, giustamente, vengono ricompresi non solo quelli di alienazione e donazione ma anche la costituzione di vincoli di indisponibilità, i quali hanno comunque l’effetto di privare il ceto creditorio dei beni sui quali soddisfarsi (si pensi, ad esempio, al trust, patrimoni destinati a specifico affare, fondi patrimoniali, e tanti altri);
  • Tali atti devono ovviamente riguardare beni i cui atti sono soggetti a trascrizione, pertanto beni immobili o mobili registrati (a tal proposito, la mancanza di specificazione circa quali sono i registri da tenere presente, potrebbe autorizzare l’interprete ad uscire dal novero di cui all’art. 2683 c.c., ricomprendendo magari quote di società o simili?);
  • Per procedere, è necessario avere un titolo esecutivo, ma ottenerlo in tempi brevi, in quanto il pignoramento fondato sul titolo stesso dovrà essere eseguito entro un anno dalla trascrizione dell’atto. Si aprono quindi una serie di mancanze e disparità di tutela tra creditori forti (i.e. le Banche le quali possono ottenere decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi ex art. 50 TUB o coloro che in generale hanno più facile accesso al mercato legale) e creditori deboli (coloro che, per essere molto chiari, possono avere difficoltà nell’anticipare i costi necessari ad ottenere un decreto, oppure anche coloro i quali, per i più svariati motivi, non possono agire in via monitoria ma debbono instaurare una causa in regime ordinario);
  • Peraltro, nel Decreto è specificato che l’eventuale opposizione del debitore non sospende l’esecuzione, con il risultato finale che, laddove la medesima venisse infine accolta ed un terzo si fosse già aggiudicato il bene, il (presunto) debitore opponente vittorioso potrebbe rifarsi solo sul ricavato della vendita.

 

Ciò detto, è sicuramente ancora troppo presto per trarre conclusioni e soprattutto avere giurisprudenza sull’articolo de quo, il quale peraltro si inserisce in un’ottica di situazione straordinaria e gravissima di mancati o ritardati pagamenti e giudizi eccessivamente allungati (si pensi che una normale azione revocatoria ex art. 2901 impiega una media di 8 anni per giungere a conclusione!).

Parrebbe, pertanto, apprezzabile il tentativo del legislatore di riportare competitività nel nostro Paese, anche per attrarre investitori stranieri, seppure rimangano tutti i limiti di norme ormai troppo disomogenee e difficilmente coordinabili tra loro (pensando anche alla materia fallimentare) quando servirebbe a parere di tutti gli operatori del settore una riforma, finalmente, organica.

Avv. Domenico Balestra