12 nov Segnalazione in centrale rischi…Ma il rischio più grande chi lo corre?
Teoricamente, il funzionamento della Centrale dei Rischi (CR, sistema informativo costituito e gestito da Banca d’Italia e alimentato dalle Banche) dovrebbe essere chiaro, lineare e soprattutto d’interesse per la clientela, almeno quella meritevole, in quanto dovrebbe premiare gli utenti privi di segnalazione con una maggiore facilità nell’accesso al credito e/o condizioni e tassi migliori.
L’impianto, similmente a quanto avviene in campo finanziario tramite i Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) si basa quindi sul semplice ed innato concetto che, se conosco la storia passata della persona che mi sta richiedendo di accordarle fiducia, e tale storia si può ritenere positiva, sarò più propenso a concedere ciò che mi viene richiesto.
Senonché, da un lato proprio per l’intrinseco e altissimo valore del quadro di merito che la CR fornisce, con relativo interesse del cliente a risultare encomiabile anche quando magari non lo è stato, dall’altro lato per alcuni errati e macroscopici errori commessi in passato dalle Banche nell’alimentare il sistema, oggi effettuare una segnalazione in Centrale è diventato un rischio anche (o soprattutto?) per la Banca segnalante, la quale, secondo l’ultima giurisprudenza, in caso di errata segnalazione può andare incontro sia a responsabilità aquiliana ex art. 2050 c.c. sia a responsabilità contrattuale, dovendo rispondere sia per il danno patrimoniale sia per quello morale e di lesione dell’immagine del cliente.
Ma quali sono, quindi, i requisiti necessari per effettuare una segnalazione corretta, tutelando sia la Banca che il Cliente?
Per rispondere, appare necessario dividere i vari tipi di segnalazione, partendo dalla più grave:
- Segnalazione a sofferenza. Premettendo che tale segnalazione è da effettuarsi in maniera obbligatoria da parte della Banca per ogni debito che superi la risibile soglia di €250, il presupposto fondamentale è lo stato di insolvenza del cliente, valutato dalla giurisprudenza non solo ex art. 5 Legge Fallimentare, ma altresì come “incapacità di pagamento non transeunte”. La valutazione dell’intermediario a tal proposito deve essere complessiva e cioè tenere in conto non solo il rapporto individuale, ma anche altre eventuali segnalazioni già presenti in Centrale, bilanci aziendali, notizie rese dal debitore medesimo. La Banca deve preavvisare il cliente circa la propria volontà di procedere a segnalazione. Per l’effetto di pericolo imminente creato da segnalazione scorretta, si ritiene che la modalità migliore e più rapida per impugnare la medesima sia quella ex articolo 700 c.p.c. chiedendo in primis la cancellazione e secondariamente la rettifica (anche se oggi qualcuno ipotizza anche l’art. 152 cod. Privacy);
- Segnalazione a incaglio. Denota una incapacità di pagamento che si valuta, però, come passeggera, quali esposizioni per cassa e fuori bilancio. Vista la relativa natura, questo tipo di avviso è certamente meno impegnativo e più facilmente giustificabile, proprio perchè da un giudizio non definitivo sullo stato del cliente;
- Segnalazione di ristrutturazione del debito. Indica crediti ristrutturati, ovvero esposizioni per cassa e fuori bilancio per le quali la Banca, visto il deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore, acconsente a modificare alcune delle originarie condizioni contrattuali;
- Segnalazione di credito litigioso. Nuova figura la quale segnala, in effetti, l’esistenza di un debito, premurandosi però al tempo stesso di indicare che su tale debito è nata una contestazione, con tutte le ovvie conseguenze di precarietà e sospensione degli effetti fino alla definizione della controversia. E’ appena il caso di segnalare, però, che la contestazione deve essere già stata portata in maniera concreta e cioè in giudizio.
Avv. Domenico Balestra