12 gen La “scatola nera”
Come tutti sappiamo dalle tristi vicende di cronaca, la c.d. “scatola nera” è uno strumento elettronico il quale misura e registra vari dati relativi all’aeromobile sul quale è installato, allo scopo di facilitare la ricostruzione di eventuali guasti o incidenti occorsi al medesimo. Siamo altresì a conoscenza del fatto che la scatola, o meglio, spesso, le scatole (una a prua ed una a poppa) sono in realtà di colore arancione, onde facilitarne la visibilità in ogni condizione.
Da qualche tempo, versioni semplificate di questo strumento sono invero disponibili per gli autoveicoli; il nuovo articolo 132 Codice delle Assicurazioni, difatti, prevede espressamente uno sconto sul premio assicurativo laddove l’assicurato consenta all’installazione, sul proprio veicolo, di un dispositivo elettronico in grado di registrarne spostamenti, velocità ed accelerazione.
Se la ratio, nella logica del do ut des, dovrebbe essere abbastanza palese (lo sconto è sostanzialmente il prezzo pagato dall’assicuratore per poter avere una ricostruzione più chiara di un eventuale sinistro) in realtà però spesso il meccanismo non è del tutto chiaro al contraente, il quale, limitandosi a considerare solo la riduzione di prezzo, spesso non analizza esattamente la situazione; ed è appena il caso di dire che non si vuole qui dare alcun tipo di giudizio, nè positivo nè negativo, sulla scelta in parola, bensì mettere in condizione entrambe le parti di impegnarsi a ragion veduta.
In primis, infatti, come già scritto, il minor prezzo pagato non è dovuto a diminuzione del rischio assicurato: il rischio rimane, infatti, il medesimo, tanto che l’autoveicolo sia dotato di scatola, quanto che non lo sia.
Cambia, invece, la prova che si può dare del sinistro, in quanto i dati rilevati saranno utilizzabili per invocare o negare il risarcimento del danno, e tali registrazioni andranno eventualmente contestate ex art. 2697 c.c. da chi ne sostenga l’inattendibilità, con un giudizio ovviamente di fatto e non di legittimità (per essere chiari, non si dovrà sostenere una tesi di diritto ma un fatto, come ad esempio scatola rotta, manomessa, non conforme, ecc).
Inoltre, come dovrebbe essere evidente, le informazioni acquisite dallo strumento vanno ad aumentare la mole di dati personali forniti dall’assicurato, i quali dovranno essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003; e potrebbe anche esservi il caso in cui un terzo convenuto faccia richiesta al giudice di esibizione delle prove contenute nella scatola ex art.210 c.p.c. o che sia il giudice medesimo a richiederle ex art. 118 c.p.c.
Queste indicazioni, infatti, potrebbero essere utilizzabili per determinare le percentuali di responsabilità in un sinistro.
Avv. Domenico Balestra