La registrazione telefonica ed il suo utilizzo

10 feb La registrazione telefonica ed il suo utilizzo

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Avendo gestito, per anni, numerosi gruppi di persone che lavorano nel campo della gestione del credito, prima a livello domiciliare e poi telefonico, ed essendo rimasto oggi attivamente nel settore come consulente, ho avuto modo di studiare innumerevoli casi di contestazione per asserite violazioni di diritti vari (alcuni dei quali erano, per la verità, talmente vari da meritare una raccolta satirica).

Premettendo che, a dimostrazione della bontà del lavoro svolto da tutti i nostri team, tanto in fase di formazione e preparazione delle risorse, tanto in quella operativa, nessuno dei casi segnalati è mai andato oltre ad un mero chiarimento amichevole e bonario tra le parti, è pur vero che la cronaca è ormai invasa da notizie sempre più spinose sul “recupero crediti”, svolto da alcuni senza la preparazione adeguata; ed è altrettanto vero che risulta sempre difficile provare il contenuto di un colloquio svoltosi tra debitore e creditore, tanto al telefono che di persona, senza l’utilizzo di adeguati strumenti.

Si apre quindi con sempre maggiore insistenza, anche e soprattutto grazie al progresso tecnologico il quale permette ormai di immagazzinare una notevole mole di dati, la richiesta degli operatori di settore sulla possibilità di effettuare registrazioni delle conversazioni avute con i propri clienti, onde provare la correttezza del proprio operato.

Va da sè che chi sceglie questa via, deve poi realmente operare con diligenza, altrimenti la registrazione sarà raffigurabile come la più classica delle autodenunce; il che, peraltro, è nell’interesse di tutto il comparto e pure dei debitori medesimi.

Ci si scontra, però, con una serie di dubbi, legittimi, in merito alla legalità dei processi in primis di registrazione e poi di conservazione ed eventuale utilizzo.

Premettendo che ad oggi non esiste una giurisprudenza concreta sul caso specifico, essendo il fenomeno della registrazione massiva delle operazioni di recupero credito ancora agli albori, sono presenti parecchie ed autorevoli pronunce a livello generale e cioè sulla registrazione di conversazioni avute tra le parti, non allo specifico fine del recupero del credito.

Ci si chiede, innanzi tutto, se la prova costituita da registrazione sia utilizzabile in sede processuale; a tal proposito, la Cassazione ha più volte stabilito che, laddove il soggetto registrante sia anche parte attiva della conversazione, non ci troviamo nel campo dell’intercettazione (la quale riguarda la registrazione di terzi ed è salvaguardata da precise regole) in quanto in realtà il colloquio si trova già nella disponibilità di entrambe le parti; il dispositivo, quindi, altro non fa che memorizzare digitalmente ciò che i partecipanti hanno sentito.

Per tale ragione, quindi, la comunicazione tra presenti, senza alcuna intrusione da parte di soggetti ad essa estranei, entra a fare parte del patrimonio di conoscenza degli interlocutori e di chi vi ha non occultamente assistito, con l’effetto che ognuno di essi ne può disporre senza incorrere nel reato di cui all’art. 615 bis c.p.

Di più, secondo la Cassazione i partecipanti ad una conversazione accettano, implicitamente, che la medesima possa essere registrata.

Vi è però una differenza nell’acquisizione della prova, a livello procedurale, tra processo penale e civile: nel primo, stante il minor formalismo, la registrazione costituisce prova documentale ed è liberamente valutabile dal giudice, mentre nel secondo la registrazione costituisce prova solo a condizione che la parte contro cui essa è prodotta non la contesti espressamente, similmente a quanto avviene per la scrittura privata ex art. 2702 c.c.; chiaramente, modalità e contenuto della contestazione dovranno essere precisi e non generici.

 Secondariamente, va inteso se la produzione della registrazione possa costiture indebito trattamento di un dato ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (c.d. “Legge sulla Privacy“).

A tal proposito, appare venire in aiuto l’art. 13, comma 5, lett. b) del Decreto in esame, il quale esclude la necessità del consenso informato del titolare del dato “per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento”.

La registrazione pertanto dovrà essere utilizzata solo per la finalità necessaria ed in sede di giudizio, come ad esempio provare il reato commesso dalla controparte nel corso della telefonata (minaccia, estorsione, ecc.) oppure difendersi da un’accusa ingiustamente ricevuta nell’ambito dell’attività di tutela del credito posta in essere, non potendo ovviamente essere divulgata in altre sedi o per motivazioni e scopi non connessi.

Avv. Domenico Balestra