I sistemi di amministrazione di una SPA

30 mar I sistemi di amministrazione di una SPA

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Com’è noto, dall’ormai lontano 2003 il legislatore ha aperto il novero dei sistemi di amministrazione delle società per azioni, accogliendo, accanto al sistema tradizionale, modelli di ispirazione tedesca (sistema dualistico) e anglosassone (sistema monistico).

Nel sistema tradizionale, vi sono due organi di nomina assembleare, ovverosia quello amministrativo (che può concretizzarsi nella figura di un amministratore unico o in un CdA) ed il collegio sindacale. Volendoci qui concentrare sulla parte amministrativa, possiamo brevemente ricordare che:

  • una SPA quotata deve necessariamente avere amministrazione pluripersonale. In questo caso, il presidente convoca il CdA, ne fissa l’OdG e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti (salvo diverse previsioni dell’atto costitutivo);
  • gli amministratori ex art. 2364 n.5 c.c. deliberano su tutti gli argomenti attinenti alla gestione della società non riservati dalla legge all’assemblea (c.d. potere gestorio), hanno la rappresentanza generale della società, convocano l’assemblea e ne fissano l’OdG, curano o meglio si devono assicurare che libri e scritture contabili siano regolarmente tenuti;
  • importantissimo è poi l’art. 2392 c.c. che disciplina la responsabilità degli amministratori verso la società (anche con riguardo all’adozione di modelli organizzativi e recupero dei crediti societari);
  • se atto costitutivo o assemblea lo consentono, possono essere nominati uno o più amministratori delegati, organi unipersonali che possono agire disgiuntamente o congiuntamente e possono o meno essere coadiuvati da un comitato esecutivo;
  • figura molto diffusa nelle grandi organizzazioni e nelle Banche è quella del Direttore Generale, il quale pur rimanendo lavoratore “subordinato” è parificato agli amministratori sotto il profilo di responsabilità penale e anche civile in riferimento ai compiti al medesimo assegnati.

 

Nel sistema dualistico, coesistono consiglio di gestione e consiglio di sorveglianza. Il primo svolge le funzioni tipiche del CdA come sopra descritte; il secondo, oltre ad avere funzioni di controllo tipiche del collegio sindacale (e delle quali come detto non trattiamo per brevità in questa sede) svolge funzioni di indirizzo generale che sono solitamente riservate all’assemblea (nomina e revoca componenti consiglio di gestione, approvazione di bilancio, approvazione operazioni strategiche e piani industriali/finanziari).

Nel sistema monistico, infine, entrambe le funzioni di amministrazione e controllo sono esercitate dal consiglio di amministrazione, all’interno del quale viene nominato ed opera un comitato per il controllo sulla gestione (sostanzialmente parificabile al classico collegio sindacale). In questo caso, per ovvie ragioni di possibile conflitto di interessi, almeno 1/3 dei componenti del CdA deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall’articolo 2399 c.c.

Avv. Domenico Balestra