25 nov Come si calcola il TEGM?
Quando ero piccolo, i miei nonni, vissuti per tantissimi anni in Torino ma fieri delle loro origini contadine, mi spiegavano sempre che non bisogna confondere le mele con le pere. Ora, tale assunto è sicuramente tanto banale quanto vero, ma a volte, specie a livelli di complessità tecnica/giuridica elevati, difficilmente applicabile.
Abbiamo visto, in un precedente articolo relativo all’usura, cosa sono il TEGM ed il suo derivato TSU.
Abbiamo, altresì, accennato ad alcuni problemi relativi al calcolo del TEGM (e di riflesso, al TSU) che cercheremo qui di eviscerare, premettendo che vengono presi in considerazione, ovviamente, le questioni giuridiche, lasciando a tecnici e periti, sicuramente più preparati di me in materia, l’esecuzione dei calcoli.
Una delle prime questioni relative, e se la Commissione di Massimo Scoperto (CMS) vada o meno inserita nel calcolo del tasso soglia. Premettendo che la CMS dovrebbe avere la funzione di remunerare il costo dell’apertura di credito, la medesima è stata regolamentata con D.L. 185/2008, il quale ha imposto la regola generale di applicazione solo sulla parte di credito effettivamente utilizzata, e non sull’intera somma potenziale messa a disposizione dalla Banca.
Senonché, come abbiamo già visto in tema di anatocismo, a volte la cura è più dannosa della malattia, perchè la disposizione in parola fa salva la possibilità di calcolare la commissione sull’intero importo affidato, a patto che la misura sia determinata per iscritto, non rinnovabile e proporzionata; con ciò, alcuni Istituti si sono sentiti legittimati a duplicare e in alcuni casi triplicare le commissioni, prevedendone una per l’affidato, una per l’utilizzato, ecc…
Inoltre, in merito all’inserimento della CMS nel calcolo del TSU, ci sono state numerose correnti giurisprudenziali, alcune delle quali sostenevano che la CMS non andasse inserita nel calcolo in quanto non esplicitamente prevista dal legislatore ma contenuta “solo” nelle istruzioni di Banca d’Italia (ante 2005) mentre per il periodo 2005 – 2009 la CMS non dovrebbe rientrare nel calcolo ma rispettare, solamente, il tasso soglia “dedicato” alla CMS medesima.
Dopo il 2008-2009, invece, la CMS, stante anche la previsione del D.L. 185 e successive modifiche del 2012, dovrebbe essere calcolata in tasso soglia usura, come confermato da numerose pronunce tra cui quella, per ritornare sotto la Mole, del Tribunale di Torino del 31.10.2014.
Altro problema mai sopito e se gli interessi di mora – che, lo ricordiamo, hanno funzione eminentemente sanzionatoria – debbano o meno essere inclusi nel TEGM, e qui arriviamo alla famosa frutta cui accennavo in apertura.
In proposito, infatti, bisogna sempre tenere presente che gli interessi di mora sono solo eventuali, nel senso che un cliente costantemente in bonis non sarà mai chiamato a pagarli.
Ciò, significa che alcune pronunce di primo grado, le quali, quasi a furor di popolo, obbligano a conteggiare, all’interno del TEG, anche la mora, non tengono conto, a parere di molti, di almeno tre fattori:
- A rigor di logica, se la mora va inserita nel calcolo del TEG di ogni, singolo, correntista, la medesima deve essere allo stesso tempo inserita nel TEGM e cioè nel calcolo generale da quale ricavare il tasso soglia. Viceversa, si andrebbero a confrontare due dati non omogenei, uno inclusivo della mora e uno no;
- Se andiamo avanti col ragionamento de quo, vediamo che questo implica, sostanzialmente, un aumento del TEGM per inserimento di una nuova voce. Ciò vorrebbe dire alzare il TSU e sfavorire i clienti in bonis, ai quali, paradossalmente, potrebbero essere applicati tassi (non moratori) più alti;
- Non esiste, ad oggi, un calcolo preciso sugli interessi di mora applicati, i quali pertanto rimangono esclusi dal TEGM. Di conseguenza, ogni volta che si impone il calcolo degli interessi di mora all’interno del TEG, si verifica una discrepanza (singolarmente, tanto più grande quanto più il cliente è stato ritardatario nel suo adempimento) tra il calcolo del dato relativo al singolo cliente ed il tasso medio.
Insomma, chi vuole una macedonia?
Avv. Domenico Balestra