Società e partecipazioni rilevanti

08 gen Società e partecipazioni rilevanti

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Lo scopo della disciplina sulle partecipazioni rilevanti, è quello di permettere a terzi di sapere quali sono i principali azionisti di una società e quali sono i pacchetti azionari in grado di incidere sulle scelte della società medesima. Il libro dei soci, infatti, in questo caso svolge un ruolo meramente formale, indicando semplicemente il nome dell’intestatario delle azioni ma non di chi ne detiene, effettivamente, il controllo.

A tal proposito, l’art. 120 TUF prescrive che tutti i soggetti (che siano persone fisiche, società o, in generale, enti) che detengono partecipazioni dirette o indirette  in società per azioni quotate, debbano darne comunicazione alla Consob  se superano le soglie del 5% (in caso di PMI) e 2% (negli altri casi). Per la definizione di PMI, si tengano presenti i requisiti di fatturato ultimo esercizio inferiore ad euro 300 milioni e capitalizzazione media di mercato ultimo anno solare inferiore ad euro 500 milioni.

In caso di mancata comunicazione, le sanzioni sono pecuniarie e di sospensione del diritto di voto collegato alle azioni (o diversi strumenti finanziari) relativamente alle quali sia stata omessa la comunicazione (la eventuale delibera assembleare è quindi impugnabile – sia da parte dei soggetti ex art. 2377 c.c. sia dalla Consob – se tali voti sono stati determinanti per la maggioranza).

Inoltre, una disciplina simile è prevista, per evidenti motivi di trasparenza, anche per alcune società anche se non quotate quali:

  • Società bancarie (per le quali si rimanda al TUB, artt. 20, 21, 63 e 110);
  • SIM, SGR e SICAV (TUF artt. 15-17);
  • Società di assicurazione (Codice delle Assicurazioni, artt. 69-71)

 

Avv. Domenico Balestra