Risarcimento del trasportato nella RCA: responsabilità oggettiva?

27 apr Risarcimento del trasportato nella RCA: responsabilità oggettiva?

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L’articolo 141 Codice delle Assicurazioni disciplina oggi l’azione esperibile dalla persona trasportata su veicolo che abbia subito un sinistro.

Definiamo innanzi tutto chi sia il “trasportato“: colui che abbia preso, o stia prendendo posto sul veicolo (comprese quindi operazioni di salita e discesa), anche irregolarmente, tanto a titolo di cortesia tanto a titolo oneroso.

Vediamo poi quali sono i presupposti per l’azione diretta ex art. 141:

  • che il trasportato abbia patito un danno causato dal sinistro;
  • che il vettore, con ciò intendendosi l’auto sulla quale viaggiava il trasportato, sia responsabile totalmente o parzialmente del sinistro di cui sopra.

 

Tra queste, soprattutto la seconda condizione ha aperto un ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale, che cercheremo qui brevemente di spiegare.

La norma sembra infatti introdurre una tipologia di responsabilità oggettiva nella parte in cui recita che il trasportato “è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo…a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti“.

Con ciò, saremmo di fronte ad una presunzione iuris et de iure (già trattata qui in tema di clausole vessatorie), la quale non ammette prova contraria, e quindi l’assicuratore del vettore sarebbe sempre tenuto al risarcimento indipendentemente dall’effettiva responsabilità del conducente.

Senonché, la stessa norma si conclude “salva l’ipotesi di caso fortuito“, con ciò praticamente negando quanto affermato prima.

Pur segnalando numerosi contrasti interpretativi, quindi, la teoria che appare preferibile è quella di ritenere che l’assicuratore del vettore non incorra in responsabilità oggettiva, quanto piuttosto in una presunzione iuris tantum, la quale, per l’appunto, ammette prova contraria; ci troveremmo quindi in un caso di inversione dell’onere probatorio, nel quale è l’assicurazione del vettore a dover dimostrare la responsabilità (integrale) del conducente del veicolo antagonista.

Laddove questa prova non venga data completamente, e quindi tanto in caso di colpa esclusiva che concorrente (presunta), l’assicuratore del vettore risponderebbe quindi nei confronti del trasportato.

Peraltro, così come già visto per la procedura di risarcimento diretto, l’assicuratore del vettore ha diritto di rivalsa nei confronti dell’assicuratore del responsabile civile, attuata tramite convenzione CARD tra le Compagnie.

Avv. Domenico Balestra