29 gen Le polizze linked
Le polizze linked hanno goduto di una discreta popolarità intorno agli anni 2000, e per questo motivo ancora oggi è possibile incontrare persone e clienti che ne abbiano di attive, anche se negli ultimi anni le stipule sono indubbiamente scese a causa dei motivi che andremo ad analizzare.
In primis, senza pretese di esaustività per una materia indubbiamente più tecnico/finanziaria che non prettamente legale, possiamo affermare che la polizza in questione, pur essendo stata originariamente inquadrata in delle terminologie tipiche del mercato assicurativo, forse anche per motivi di marketing, è in realtà nettamente sbilanciata verso il settore finanziario; sostanzialmente, infatti, il premio pagato non viene utilizzato dall’assicuratore per un classico investimento a rischio basso, ma bensì serve all’acquisto di strumenti finanziari, tipicamente sotto forma di derivati.
Ciò, significa che il futuro ritorno per colui che si è “assicurato” è del tutto incerto e legato all’andamento del titolo sottostante ed al verificarsi o meno delle condizioni previste.
E’ facile quindi intuire come questo sistema sia adatto solamente ad investitori, e per di più con un profilo di rischio adeguato, sia per la difficoltà intrinseca nel capire i complessi sistemi sottostanti, sia per l’alto rischio di perdere parte o tutto di quanto investito.
Sulla scorta di queste ed altre considerazioni, si è pronunciata la Cassazione nel 2012, con la famosa sentenza 6061, la quale riqualifica la polizza linked non come contratto di assicurazione ma bensì quale contratto di investimento, con l’ovvia e conseguente applicazione del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) e di tutte le relative cautele.
Peraltro, anche l’IVASS è intervenuta, stabilendo una disciplina la quale prevede che resti a carico della compagnia il rischio di insolvenza delle società che hanno emesso i titoli a cui sono agganciate le prestazioni assicurative e fissando limiti per i soggetti emittenti e obblighi di diversificazione e dispersione del rischio per singolo fondo.
Avv. Domenico Balestra