Circolazione contro la volontà del proprietario, l’assicurazione risponde?

19 ott Circolazione contro la volontà del proprietario, l’assicurazione risponde?

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L’articolo 2054 comma III del codice civile, stabilisce testualmente che in caso di sinistro il proprietario del veicolo è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del medesimo è avvenuta contro la sua volontà.

Ma cosa significa esattamente “contro volontà”?

La giurisprudenza a tal proposito distingue le due ipotesi di:

  1. circolazione invito domino, quando il proprietario non intende concedere l’uso del veicolo a terzi, ma al tempo stesso non fa nulla per impedire che ciò avvenga (si pensi al classico esempio dell’auto familiare, lasciata aperta e con le chiavi a disposizione seppur con l’indicazione di non esere utilizzata);
  2. circolazione prohibente domino, quando il proprietario oltre al proprio, manifestato, dissenso all’utilizzo, adotta anche le opportune precauzioni pratiche per evitare l’uso del mezzo (chiusura veicolo e custodia del relativo strumento di accesso, box del quale altri non abbiano le chiavi, ecc.).

 

Nel primo caso (invito domino), a mente dell’art. 2054 c.c., il proprietario sarà responsabile per l’eventuale sinistro in solido col conducente, non potendo dimostrare, appunto, che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la sua volontà. Il suo assicuratore dovrà quindi tenerlo indenne e risarcire la vittima secondo la previsione generale di cui all’articolo 144 cod. ass. e avrà eventuale azione di regresso nei confronti del conducente.

Nel secondo caso (prohibente domino) bisogna ancora distinguere:

  • se il sinistro si è verificato dopo la denuncia del proprietario, il contratto di assicurazione si è già sciolto per effetto dell’articolo 122 co. III cod. ass., a mente del quale “il contratto non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza“; non vi quindi responsabilità del proprietario e nemmeno della sua assicurazione, ma il danneggiato avrà azione nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP (art. 283 cod. ass.);
  • se il sinistro si è verificato prima della denuncia del proprietario (ma, ovviamente, dopo che sia avvenuto lo spossessamento), pur con qualche dubbio dovuto alla mancanza di coordinamento tra l’abrogato art. 1 L990/1969 e la cd. “Seconda Direttiva RCA” di matrice comunitaria, si ritiene che sia comunque l’assicurazione del proprietario (salva rivalsa eventuale verso il conducente) e non il fondo di garanzia a dover risarcire il sinistro.

Avv. Domenico Balestra