Assegno bancario e scioglimento del contratto di conto corrente

14 mar Assegno bancario e scioglimento del contratto di conto corrente

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La fornitura del classico “libretto” di assegni (tecnicamente, “convenzione d’assegni“) da parte dell’Istituto Bancario, presuppone l’esistenza di un sottostante rapporto di conto corrente al quale, per l’appunto, la convenzione medesima è collegata.

L’assegno bancario, difatti, per sua stessa natura, abbisogna di un sottostante rapporto di provvista al quale agganciarsi; viceversa, laddove l’assegno venga emesso dalla Banca in conseguenza di immediato rilascio di contanti o comunque di copertura liquida immediata, saremo in presenza di assegno circolare.

Che cosa accade, però, se il conto sul quale l’assegno è rilasciato viene a sciogliersi?

In tal caso, le Norme Bancarie Uniformi (NBU, delle quali abbiamo già trattato con riferimento all’anatocismo) prevedono una doppia soluzione a seconda che il recesso sia esercitato dalla Banca ovvero dal correntista:

  1. nel primo caso, l’Istituto è tenuto ad eseguire gli incarichi impartiti dal correntista fino alla data di efficacia del recesso medesimo, escludendo quindi il pagamento solo per gli assegni successivi. La ratio è chiaramente quella di “salvaguardare” il correntista rispetto ad un effetto (recesso) da lui non voluto e non prevedibile;
  2. nella seconda ipotesi, la Banca non è obbligata neppure al pagamento degli assegni emessi in data antecedente rispetto al recesso, in quanto in questo caso l’effetto è cercato e voluto dal cliente, il quale può benissimo regolarsi evitando la disdetta del contratto quando vi siano, ancora circolanti, degli effetti appoggiati su quel conto corrente.

 

Va segnalato, peraltro, che la presenza di protesto di uno o più assegni collegati al conto corrente, cui corrisponda una intervenuta evoluzione negativa delle condizioni patrimoniali del cliente, può, secondo l’ABF, legittimare l’esercizio del diritto di recesso da parte della Banca, essendo significativi, al riguardo, i richiami alla decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell’art.1186 c.c. e, più in generale, ad intervenuti mutamenti in negativo nel grado di solvibilità e/o di affidabilità commerciale del cliente (Decisione ABF Collegio di Napoli N. 393 del 28 febbraio 2011).

Avv. Domenico Balestra