Leasing: istruzioni per l’uso (parte 1)

02 ott Leasing: istruzioni per l’uso (parte 1)

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Se la figura del leasing è, nelle sue linee più generali, ormai conosciuta ai più (e italianizzata nel rivelatore anche se impreciso termine di “locazione finanziaria”) alcuni aspetti leggermente più tecnici sono meno conosciuti all’utenza e spesso “scoperti” solo nel momento in cui sorgono dispute e relativi contenziosi.

Innanzi tutto è bene ricordare che la figura più tipica è quella del leasing finanziario, ove il rapporto è trilaterale tra produttore (ad es. casa automobilistica), finanziatore o locatore (società di leasing, banca, ecc.) e utilizzatore o locatario (colui che ha in uso il bene e paga il canone a titolo di corrispettivo).

Nel leasing operativo, viceversa, il produttore è al tempo stesso il finanziatore, pertanto i soggetti sono solamente due.

Questa distinzione ci consente di intuire immediatamente che nel classico leasing finanziario, le controversie più diffuse sono quelle tra finanziatore e utilizzatore, laddove il produttore si limita appunto a produrre il bene, viene pagato in toto ed immediatamente dal finanziatore e fornisce quanto richiesto. Se il bene viene effettivamente consegnato e non presenta vizi particolari, tendenzialmente il produttore non sarà chiamato ulteriormente in causa ed il rapporto proseguirà tra finanziatore ed utilizzatore.

A tal proposito, uno dei problemi di maggior diffusione è quello relativo alla disciplina da applicarsi alla risoluzione del contratto di leasing: l’utilizzatore può restituire il bene tout court, deve esercitare l’opzione di acquisto (“pagare il riscatto” come si dice in gergo) o può addirittura pretendere la restituzione di una parte dei canoni pagati?

Per rispondere, dobbiamo introdurre ancora una distinzione, quella tra leasing di godimento e leasing traslativo.

Siamo in presenza delle prima figura quando il bene oggetto del contratto è caratterizzato da rapida obsolescenza e pertanto a scadenza del leasing non vi sarà presumibilmente alcun interesse all’acquisto da parte dell’utilizzatore.

Nel leasing traslativo, viceversa, alla scadenza del contratto il bene avrà mantenuto un valore apprezzabile ed una sua utilità specifica, pertanto almeno teoricamente la ragione del contratto è quella di esercitare l’opzione e diventarne proprietari a tutti gli effetti.

Sul punto, la Corte di Cassazione ha stabilito molti anni fa, a Sezioni Unite, che in presenza di leasing di godimento, alla risoluzione del contratto vada applicato l’art. 1458 c.c. (“la risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguire”) e che pertanto i canoni riscossi rimangano di competenza del finanziatore.

Viceversa, in presenza di leasing traslativo, la causa prevalente del contratto sarebbe quella di vendita, e pertanto laddove il passaggio di proprietà non dovesse verificarsi l’utilizzatore avrebbe diritto alla restituzione dei canoni pagati, salvo per il finanziatore il diritto ad un “equo compenso” (con applicazione dell’art. 1526 c.c.sulla vendita con riserva di proprietà).

Senonché, a parere di giuristi ben più affermati del sottoscritto, questa distinzione è ormai del tutto desueta, essendo per la sua diffusione e particolarità il contratto di leasing meritevole di una disciplina propria e non ricavata da altre figure; vedremo, nella seconda parte, qual è questa disciplina.

 

Avv. Domenico Balestra