27 apr Il nuovo pignoramento di autoveicoli
Abbiamo parlato in molteplici occasioni del D.L. 83/2015 (tra le altre, in tema di articolo 2929 bis c.c. e nuovo concordato fallimentare).
Torniamo a farlo oggi per vedere quali sono state le modifiche apportate dal Decreto in parola in tema di pignoramento di autoveicoli ex art. 521 bis Codice di Procedura Civile.
In realtà, la procedura era stata già precedentemente modificata nel 2014, ma per brevità trattiamo solamente la formulazione odierna, la quale peraltro ad oggi ha soppiantato la precedente.
Secondo l’art. 521 bis, infatti, solo con riferimento al pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, il creditore procedente può scegliere, oltre alla classica procedura di cui all’art. 518, la via tendenzialmente più pratica descritta nell’articolo medesimo.
Il pignoramento di beni mobili registrati si può infatti eseguire tramite notifica al debitore e successiva trascrizione di un atto indicante gli estremi per l’identificazione del bene, l’ingiunzione ad astenersi da ogni atto diretto a sottrarre il medesimo alla garanzia del creditore, l’intimazione alla consegna entro 10 giorni all’Istituto Vendite Giudiziarie (IVG) più vicino.
L’atto così notificato andrà trascritto nei pubblici registri, di modo che, in caso di mancata consegna del mezzo entro il termine di cui sopra, qualsiasi organo di Polizia che dovesse effettuare verifiche sul mezzo, ne potrà rilevare l’avvenuto pignoramento, procedendo contestualmente al ritiro della carta di circolazione e alla consegna all’IVG di competenza.
Si potrà quindi successivamente procedere a vendita o assegnazione del veicolo.
Ma quali sono i vantaggi rispetto alla procedura tradizionale?
- In primis, l’atto di pignoramento come sopra descritto rimane valido e vincola il veicolo a prescindere dal fatto che il bene intestato sia o meno immediatamente reperibile (con l’unica ovvia avvertenza che il debitore ne risulti proprietario al PRA, verifica che l’Avvocato avrà preventivamente cura di fare). Prima, difatti, laddove l’Ufficiale Giudiziario non avesse materialmente trovato il mezzo, il pignoramento non si sarebbe potuto trascrivere;
- L’articolo in parola prevede espressamente la possibilità, per il creditore pignorante, di chiedere l’assegnazione dell’automezzo pignorato, opzione prima molto discussa e non unanimemente riconosciuta. Mi pare che, in un momento storico in cui spesso anche il creditore è in evidente difficoltà economica, questa opzione abbia il pregio di poter consentire un ristoro anche laddove il mezzo abbia un valore economico non elevato ma conservi la sua utilità pratica.
Avv. Domenico Balestra