Il nuovo decreto “salva-banche” o “salva-risparmiatori”??

16 mag Il nuovo decreto “salva-banche” o “salva-risparmiatori”??

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In data 3 maggio è stato pubblicato in G.U. il D.L. 59/2016 titolato “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione”.

Detto che molti operatori sono rimasti stupiti circa la velocità della relativa pubblicazione, quasi a voler (maliziosamente?) sottolineare il carattere d’urgenza che evidentemente il decreto in parola rivestiva e riveste per l’attuale Governo, vorrei come sempre cercare di vedere il bicchiere mezzo pieno, nel senso che mi piace pensare che la rapidità di pubblicazione e quindi di entrata in vigore nell’ordinamento siano legate a reale volontà di aiutare i cittadini piuttosto che a motivi “personali” di qualche componente del CdM.

Detto questo, nel D.L. sono contenute molteplici novità, legate non solo al mondo prettamente bancario.

  1. Alcune modifiche sono state apportate alla Legge Fallimentare, prevedendo esplicitamente modalità telematiche per l’udienza di esame dello stato passivo e e per le adunanze dei creditori nelle procedure di concordato;
  2. Altre sono contenute nel codice di procedura civile e relative disposizioni attuative, al fine di accelerare le procedure di recupero crediti (maggior facilità di ricerca dei beni di proprietà di soggetti che siano debitori nei confronti della procedura fallimentare, inammissibilità più strette una volta che il bene pignorato sia stato venduto/assegnato/espropriato, tempi più corti per la vendita a mezzo commissionario);
  3. Infine, è stato completamente rivoluzionato l’istituto del pegno, il quale è stato considerato, in ogni trattato di diritto privato, sempre e solamente a carattere reale, ovverosia un contratto che si perfeziona solo ed esclusivamente con la consegna della cosa.  Nasce viceversa col D.L. 59 la figura del pegno non possessorio, il quale dovrebbe consentire all’imprenditore di ottenere accesso al credito dando in pegno un bene mobile (non registrato) e qualificabile come aziendale, per ottenere  credito per la propria impresa, continuando però al tempo stesso ad utilizzare il bene medesimo.

 

Ruolo, però, di spicco, dovrebbe rivestire il c.d. “patto marciano” il quale prevede l’assegnazione (stragiudiziale) degli immobili dati a garanzia di un finanziamento. Senza bisogno di passare per la lunghissima e burocratica procedura di esecuzione immobiliare prevista nel codice di procedura (trattasi perlomeno di 3 anni di “gestazione”) le parti possono quindi stipulare un contratto di cessione del bene immobile a garanzia della restituzione della somma finanziata.

Ciò dovrebbe permettere, lato banca, di rientrare più velocemente delle somme non pagate, e lato cliente di godere di trattamenti migliorativi a livello di interessi e costo/possibilità di accesso al credito, come effetto delle minori somme spese dal comparto bancario in procedure di recupero giudiziale.

Alla pratica, ovviamente, il ruolo di stabilire se tali riforme avranno o meno successo.

Avv. Domenico Balestra