Anatocismo bancario: la nuova delibera CICR

02 nov Anatocismo bancario: la nuova delibera CICR

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Abbiamo riassunto, in un precedente articolo, la storia più e meno recente dell’anatocismo bancario, fenomeno il quale ha passato periodi alterni tra usi, legalità e applicazione a sola favore degli istituti bancari.

Nel momento in cui scrivevo, nell’ottobre del 2015, eravamo peraltro tutti in fervente attesa della delibera CICR, prevista dal nuovo articolo 120 TUB così come modificato dalla Legge di Stabilità 2014, che avrebbe dovuto risolvere l’annosa questione.

La delibera in parola è finalmente in vigore dalla fine di settembre 2016, in un testo che si compone di 5 articoli i quali in breve stabiliscono che:

  • Con riguardo alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito, gli interessi debitori non possono produrre interessi, con la sola eccezione degli interessi di mora, in conformità a quanto prescritto dai principi generali fissati dall’art. 1194 c.c., nonché dall’art. 1234 c.c. e dall’art. 1284 c.c. (ovverosia sostanzialmente i pagamenti effettuati vanno prima imputati sugli interessi ed il debitore non può scegliere come effettuare l’imputazione senza il consenso del creditore);
  • Relativamente ai rapporti di conto corrente, gli intermediari debbono assicurare ai clienti la stessa periodicità, comunque non inferiore ad un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori e gli interessi debbono tendenzialmente essere conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno;
  • Per i contratti di apertura di credito regolati in conto corrente e gli sconfinamenti di conto, fermo il termine del 31 dicembre, gli interessi debitori debbono essere contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale.

 

Infine, l’articolo 4 della delibera in parola disciplina la questione del saldo periodico della sorte capitale ed il connesso regime di capitalizzazione degli interessi, stabilendo che gli interessi debitori divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati, periodo al quale si somma un ulteriore lasso di 30 giorni a favore del debitore decorrente dalla data, sostanzialmente, della richiesta e relative comunicazioni di cui all’art. 119 TUB.

Premesso che solo la pratica potrà portarci a dare una valutazione complessiva circa la bontà della norma in esame, un paio di considerazioni sorgono immediate:

  • corretto appare stabilire, nero su bianco, la medesima periodicità nel conteggio degli interessi, tanto debitori che creditori;
  • l’anatocismo parrebbe continuare a sopravvivere con riguardo agli interessi moratori, peraltro con specifica previsione solo relativamente alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito;
  • è quindi possibile che in un futuro scenario la questione si sposti sulla definizione di interessi moratori, posto che l’articolo 1219 numero 3) del codice civile si potrebbe prestare ad interpretazioni estensive.

Avv. Domenico Balestra