L’azione diretta del terzo danneggiato nella RCA

11 mag L’azione diretta del terzo danneggiato nella RCA

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La Direttiva 2009/103/CE ha previsto l’obbligo, per gli stati membri UE, in materia di RCA, di introdurre nei singoli ordinamenti un’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile.

Ciò significa che il danneggiato potrà agire direttamente nei confronti dell’assicuratore, con almeno un duplice ordine di vantaggi:

  • Il patrimonio dell’impresa assicurante è verosimilmente più capiente rispetto a quello del danneggiante;
  • Si velocizza decisamente la procedura, in quanto si ottiene la condanna, o comunque si chiude un accordo stragiudiziale, in linea retta col soggetto solvibile.

 

Inoltre, ulteriore e forse più importante conseguenza è che il diritto così azionato è parzialmente autonomo rispetto a quello originario: la vittima, infatti, potrà ottenere il ristoro del danno dall’assicuratore del responsabile indipendentemente dalle eventuali eccezioni opponibili dall’impresa al proprio assicuratore.

Ad esempio, se la polizza conteneva limitazioni alla guida dei neopatentati, e ciononostante alla guida del mezzo si sia messa una persona che abbia conseguito la patente da poco (col consenso del proprietario-assicurato), causando un sinistro, l’assicuratore citato con azione diretta sarà comunque tenuto al pagamento, salvo possibilità di rivalsa nei confronti del proprio cliente.

Altre eccezioni inopponibili sono: dichiarazioni inesatte dell’assicurato, aggravamento del rischio, stato di ebbrezza del conducente.

Tra le altre, sono invece opponibili anche al danneggiato le eccezioni relative al mancato pagamento da parte del danneggiante delle rate di premio successive alla prima e il superamento del massimale di polizza.

L’azione diretta è esperibile in cumulo o alternativamente a quella ordinaria, dal soggetto danneggiato, con ciò comprendendo vittime primarie, secondarie, di rimbalzo, con la limitazione di cui all’art. 144 comma I cod. assicurazioni: deve trattarsi quindi di “sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è l’obbligo di assicurazione“.

Ciò significa, tra l’altro, che l’azione non spetta alla vittima di sinistri avvenuti in aree non aperte al pubblico; per la definizione di tali aree, Vi invito a visionare il relativo video.

Peraltro, l’azione diretta non è da confondere con la procedura di risarcimento diretto, della quale abbiamo già trattato e che rappresenta solo una delle specifiche tipologie di azione diretta, applicabile peraltro solamente laddove si verifichino tutte le condizioni di cui all’articolo 149 cod. ass.

Avv. Domenico Balestra